1. Al termine di ognuna delle sue sessioni, la Commissione internazionale permanente elegge il Presidente della sessione seguente fra i delegati dello Stato sul cui territorio verra' tenuta tale sessione. 2. Se, per l'applicazione dell'articolo 1 della convenzione, la Commissione ritiene utile proseguire, in maniera continuativa, alcune ricerche od esperimenti, essa puo' riunirsi nel luogo scelto per tali esperimenti, sia in commissione, che in sottocommissione. Il Presidente, con il consenso delle delegazioni, decide sulla composizione, sugli scopi ed i lavori delle sottocommissioni. Queste scelgono fra i loro membri un presidente ed un segretario che redigera' i rapporti a nome della sottocommissione.
Testo vigente dal 19 febbraio 1974
