Un Ufficio permanente, con a capo un Direttore, designato dal Governo del Regno del Belgio con l'accordo delle Parti contraenti e' incaricato di assicurare:

  • 1)durante le sessioni, la segreteria della Commissione internazionale permanente;
  • 2)nell'intervallo fra una sessione e l'altra i servizi di corrispondenza, amministrativi e di archivio; a tale titolo, accentra le pratiche, i documenti e le pubblicazioni tecniche, conserva le impronte dei punzoni di prova ufficialmente riconosciuti, classifica, traduce e comunica alle Parti contraenti le informazioni di qualsiasi natura sulla prova delle armi da fuoco portatili e degli apparecchi a scopi industria e professionali, nonche' sulle modalita' di controllo e di prova delle loro munizioni, non solo delle Parti contraenti ma di tutti gli altri Stati. L'Ufficio permanente ha la sua sede in Belgio.

Testo vigente dal 19 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;993~regolamento-art3 · fonte su Normattiva