Al fine di assicurare l'esecuzione delle disposizioni che precedono, le Parti contraenti comunicano, per via diplomatica, al Governo del Regno del Belgio, che le trasmette all'Ufficio permanente, le leggi, i decreti e le direttive relative alla prova delle armi da fuoco portatili, nonche' tutti gli altri documenti afferenti che sono loro richiesti da tale Ufficio.
Testo vigente dal 19 febbraio 1974
