Al fine di assicurare l'esecuzione delle disposizioni che precedono, le Parti contraenti comunicano, per via diplomatica, al Governo del Regno del Belgio, che le trasmette all'Ufficio permanente, le leggi, i decreti e le direttive relative alla prova delle armi da fuoco portatili, nonche' tutti gli altri documenti afferenti che sono loro richiesti da tale Ufficio.

Testo vigente dal 19 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;993~regolamento-art6 · fonte su Normattiva