1. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' o ratifichera' il presente Accordo o vi aderira', dichiarare che esso non si considera legato dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 20 del presente Accordo. Le altre Parti Contraenti non saranno legate da detti paragrafi nei confronti di qualsiasi Parte Contraente che avra' formulato una tale riserva. 2. Qualora, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o d'adesione, uno Stato formuli una riserva diversa da quella prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunichera' tale riserva agli Stati che hanno gia' depositato il loro strumento di ratifica o d'adesione e non abbiano successivamente denunciato il presente Accordo. La riserva sara' ritenuta accettata se, entro un termine di sei mesi a decorrere da detta comunicazione, nessuno di tali Stati si sia opposto alla sua ammissione. In caso contrario, la riserva non sara' ammessa e, se lo Stato che l'ha formulata non la ritira, il deposito dello strumento di ratifica o d'adesione di tale Stato non avra' effetto. Per l'applicazione del presente paragrafo non si terra' conto dell'opposizione di Stati la cui adesione o ratifica sia senza effetto, in virtu' del presente paragrafo, per il fatto che hanno formulato delle riserve. 3. Qualsiasi Parte Contraente la cui riserva sia stata adottata nel Protocollo di firma del presente Accordo o che abbia formulato una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o fatto una riserva che sia stata accettata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, potra', in qualsiasi momento, ritirare tale riserva mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale.

Testo vigente dal 17 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-06;112~art21 · fonte su Normattiva