Art. 33 — Disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start-up innovative
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All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 90 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «purche' gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), ((a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026)) siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente ((e, a partire dall'anno 2027)), almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente»; 4
- b)al comma 94, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purche' gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), ((a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026)) siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente ((e, a partire dall'anno 2027)), almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente». 4 E' fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti gia' effettuati, ai sensi dell'articolo 1, commi 88 e seguenti e commi 92 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di entrata in vigore della presente legge. All'articolo 8, comma 5, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «fondi comuni di investimento mobiliari chiusi» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi compresi quelli di venture capital».
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 30 giugno 2025, n. 95
4Il D.L. 30 giugno 2025, n. 95, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "All'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: «gli investimenti qualificati» si interpretano come «gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati»". La modifica dell'art. 33, comma 1, lettere a) e b) hanno perso efficacia per effetto della modifica dell'art. 18, commi 1 e 2 del D.L. 30 giugno 2025, n. 95 ad opera della L. 8 agosto 2025, n. 118, di conversione del D.L. medesimo.
Testo in vigore dal 1 luglio 2025 al 10 agosto 2025
