Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023

Art. 33Disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start-up innovative

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All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 90 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «purche' gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), ((a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026)) siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente ((e, a partire dall'anno 2027)), almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente»; 4
  • b)al comma 94, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purche' gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), ((a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026)) siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente ((e, a partire dall'anno 2027)), almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente». 4 E' fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti gia' effettuati, ai sensi dell'articolo 1, commi 88 e seguenti e commi 92 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di entrata in vigore della presente legge. All'articolo 8, comma 5, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «fondi comuni di investimento mobiliari chiusi» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi compresi quelli di venture capital».
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 giugno 2025, n. 95

4

Il D.L. 30 giugno 2025, n. 95, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "All'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: «gli investimenti qualificati» si interpretano come «gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati»". La modifica dell'art. 33, comma 1, lettere a) e b) hanno perso efficacia per effetto della modifica dell'art. 18, commi 1 e 2 del D.L. 30 giugno 2025, n. 95 ad opera della L. 8 agosto 2025, n. 118, di conversione del D.L. medesimo.

Testo in vigore dal 1 luglio 2025 al 10 agosto 2025

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urn:nir:stato:legge:2024-12-16;193~art33 · fonte su Normattiva