Legge di contabilita' e finanza pubblica

Art. 11 — Manovra di finanza pubblica

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La legge di stabilita' e la legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso. La legge di stabilita' dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeuarne gli effetti finanziari agli obiettivi. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica:

  • a)il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; 2
  • b)le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal l° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E' fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
  • c)gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
  • d)gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
  • e)gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
  • f)gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;
  • g)l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e' conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;
  • h)altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
  • i)norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m);
  • l)norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
  • m)le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2, lettera f), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge. Al disegno di legge di stabilita' e' allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo. Il medesimo prospetto, aggiornato sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge, e' allegato alla legge di stabilita'. Per la spesa, le disposizioni normative della legge di stabilita' sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilita' puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati per la copertura finanziaria della legge di stabilita', purche' risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 6, le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilita' non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nella Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari. In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilita' sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonche' le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera l), del presente articolo. Il disegno di legge di stabilita', fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 3, e' accompagnato dalla nota tecnico-illustrativa di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c). La nota e' un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 2, lettera b), e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilita' contiene altresi' la valutazione di cui all'articolo 10, comma 6, secondo periodo, in relazione alle autorizzazioni di rifinanziamento presenti nel medesimo disegno di legge.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 dicembre 2010, n. 220

2

La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita` preesistenti con ammortamento a carico dello Stato".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2011 al 13 aprile 2011

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 268/2015

    Parametro
    17 dicembre 2015

    riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni riguardanti altre disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), promosse dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Cort…

    Art. 32 cost. · Art. 119 cost. · Art. 81 cost. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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