Art. 7 — Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio
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L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche e' ispirata al metodo della programmazione. Gli strumenti della programmazione sono:
- a)la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;
- b)lo schema di Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
- c)il disegno di legge di stabilita', da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere;
- d)il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;
- e)il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;
- f)i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di febbraio;
- g)l'aggiornamento del Programma di stabilita', da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;
- h)gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato. I documenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e g), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il documento di cui al comma 2, lettera a), e' presentato alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Testo in vigore dal 31 dicembre 2009 al 13 aprile 2011
