Legge di contabilita' e finanza pubblica

Art. 7 — Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio

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L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione. Gli strumenti della programmazione sono:

  • a)il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
  • b)la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
  • c)il disegno di legge di stabilita', da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;
  • d)il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;
  • e)il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;
  • f)gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno;
  • g)gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il documento di cui al comma 2, lettera a), e' inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a).

Testo in vigore dal 13 aprile 2011 al 9 settembre 2016

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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