Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 232/1976

    Altra decisione
    24 novembre 1976

    ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe Vengano restituiti ai tribunali di Larino, di Roma, di Como, di Benevento, di Crotone e di Lanciano, alla Corte d'appello di Venezia e alla Corte suprema di cassazione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI -…

    Art. 110 c.p. · Art. 32 cost. · Art. 41 cost. · Art. 43 cost.

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  • Sentenza n. 143/1974

    Questione infondata
    22 maggio 1974

    L'aggravante della connessione con altro delitto contro la fede pubblica o la pubblica Amministrazione, prevista per il delitto di contrabbando dall'art. 110 cpv. lett. c) della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, secondo cui la pena per l'ipotesi aggravata è la multa più la resclusione da 3 a 5 anni, mentre quella per il reato semplice è la multa soltanto, risponde al criterio generale per cui nel maggiore rigore della misura delle sanzioni penali deve scorgersi il riflesso della discrezionale valutazione politica del legislatore circa la gravità di un reato, salvo il limite della ragionevolezza del relativo apprezzamento. Poiché, nella dinamica del reato di contrabbando, il vincolo teleologico e conseguenziale previsto dalla norma impugnata fra reato mezzo e reato fine rende agevole e proficua la consumazione del reato stesso, ne consegue la razionale giustificazione dell'aggravamento e conseguentemente della maggiore latitudine della pena edittale, stabilita con valutazione discrezionale dal legislatore. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma, sollevata sotto il profilo della ingiustificata sperequazione del trattamento punitivo ivi previsto.

    Art. 110 Legge doganale · Art. 3 Legge doganale · Art. 27 Legge doganale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 1973

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 155 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, e' punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

tolto: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

tolto: b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o piu' persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

tolto: c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica Amministrazione;

tolto: d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione e' stata costituita.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art110 · fonte del testo