Art. 114 — Contrabbando abituale o professionale secondo il Codice penale
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Gli effetti della dichiarazione di abitualita' e di professionalita' nel contrabbando sono regolati dall'art. 109 del Codice penale. Le disposizioni dei due articoli precedenti non pregiudicano l'applicazione degli articoli 102 e 105 del Codice penale, quando ricorrono le condizioni ivi prevedute.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
