Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 33/1973

    Questione infondata
    28 marzo 1973

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), sollevata, con l'ordinanza 8 marzo 1972 del giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 157 del 1972.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 114 Legge doganale

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  • Sentenza n. 157/1972

    Questione infondata
    15 novembre 1972

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), secondo cui gli effetti della dichiarazione di abitualità nel contrabbando sono quelli stessi stabiliti dall'art. 109 del codice penale (che disciplina l'abitualità a delinquere comune), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la prospettata ingiustificata equiparazione di situazioni diverse. Ben può il legislatore punire un reato in modo più severo di un altro che appaia a taluni meno dannoso o riprovevole; allo stesso modo può regolarsi per l'applicazione di misure di sicurezza. Ne' si comprende perché il contrabbandiere abituale dovrebbe meritare un trattamento diverso e più favorevole del delinquente abituale comune, in tema di misure di sicurezza, essendo il contrabbando un reato non solo diretto contro un interesse generale dello Stato, costituzionalmente protetto (artt. 53 e 14, terzo comma, Costituzione), ma anche capace di creare situazioni di pericolo e di pubblico allarme.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 114 Legge doganale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 1973

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 41 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Gli effetti della dichiarazione di abitualita' e di professionalita' nel contrabbando sono regolati dall'art. 109 del Codice penale. Le disposizioni dei due articoli precedenti non pregiudicano l'applicazione degli articoli 102 e 105 del Codice penale, quando ricorrono le condizioni ivi prevedute.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art114 · fonte del testo