Art. 120
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[1]Mancato scarico dello « Bolletta di cauzione ». Differenze di quantita'.
[2]Qualora le merci spedite da una dogana all'altra con « Bolletta di cauzione » non vengano presentate alla dogana di destinazione, lo speditore e' soggetto alla pena dell'ammenda dal decimo all'intero ammontare dei diritti di confine. Se, invece, all'arrivo delle merci alla dogana di destinazione si trova una quantita' maggiore o minore di quella indicata nella « Bolletta di cauzione », lo speditore e' soggetto alla pena dell'ammenda non inferiore al decimo e non superiore alla intera, differenza dei diritti di confine. Le pene stabilite nelle precedenti disposizioni si applicano altresi' quando si tratti di merci in esenzione da visita comunque trasportate, nel qual caso l'importo dei diritti di confine sara' calcolato nella misura fissata nell'art. 59.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
