Art. 120
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È infondata, in riferimento all'art. 27, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma secondo, della legge doganale 25 settembre 1940, N. 1424 (ora 305 T.U. in materia doganale approvato con il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), in quanto detta norma si riferisce a un fatto proprio dello speditore doganale, il quale risponde per non avere compiuto tutto quanto era nelle sue possibilità per curare l'esatto adempimento degli obblighi assunti ed, in particolare, per non aver dato disposizioni idonee ad evitare "differenze di quantità" maggiori di quelle tollerate dalla legge e per aver omesso di stabilire controlli per la puntuale esecuzione di esse.
Art. 120 Testo unico in materia doganale · Art. 305 Testo unico in materia doganale · Art. 27 Testo unico in materia doganale · Art. 120 Legge doganale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 122 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Mancato scarico dello « Bolletta di cauzione ». Differenze di quantita'.
tolto: Qualora le merci spedite da una dogana all'altra con « Bolletta di cauzione » non vengano presentate alla dogana di destinazione, lo speditore e' soggetto alla pena dell'ammenda dal decimo all'intero ammontare dei diritti di confine. Se, invece, all'arrivo delle merci alla dogana di destinazione si trova una quantita' maggiore o minore di quella indicata nella « Bolletta di cauzione », lo speditore e' soggetto alla pena dell'ammenda non inferiore al decimo e non superiore alla intera, differenza dei diritti di confine. Le pene stabilite nelle precedenti disposizioni si applicano altresi' quando si tratti di merci in esenzione da visita comunque trasportate, nel qual caso l'importo dei diritti di confine sara' calcolato nella misura fissata nell'art. 59.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art120 · fonte del testo