Legge doganale

Art. 142 — Oblazione in materia contravvenzionale

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L'oblazione a' sensi dell'art. 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e' ammessa anche per le contravvenzioni, il cui massimo non supera lire In questi casi l'Amministrazione doganale puo', quando ricorrano particolari circostanze, determinare la somma da pagare per l'estinzione del reato anche in misura inferiore al sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre al tributo. Sulla domanda di oblazione ai sensi dell'art. 14 della legge predetta, e' competente a provvedere l'Amministrazione doganale qualunque sia la misura dell'ammenda, osservate, nel resto, le disposizioni della legge medesima.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 14 aprile 1953

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art142 · fonte del testo