((L'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali di cui all'articolo Le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di danaro sono ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata se l'interessato dichiari di rinunciare al rimborso)).

Testo vigente dal 24 aprile 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 427/1995

    Questione infondata
    12 settembre 1995

    Non è fondata, in riferimento all'art. 79 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 nonché, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo che il condono edilizio rappresenterebbe un provvedimento di clemenza adottato senza la procedura garantistica prevista per la concessione dell'amnistia. Invero - come già rilevato dalla sent. n. 369 del 1988 - il "condono edilizio" non integra gli estremi dell'istituto dell'amnistia sia perché quest'ultima, in quanto misura di clemenza generalizzata, incide direttamente sulla punibilità astratta, con l'effetto immediato della estinzione del reato senza mediazione fattuale, mentre il condono edilizio costituisce una complessa e varia fattispecie produttiva di effetti estintivi, che si compone di una serie di fasi (domanda di sanatoria, versamento della prima rata, procedura di sanatoria, pagamento integrale dell'oblazione) ed i cui effetti estintivi del reato sono quindi rimessi alla volontà, per quanto condizionata, degli interessati; sia perché, in caso di amnistia, vi è l'obbligo per il giudice di immediata declaratoria di non doversi procedere, mentre, nelle ipotesi di condono edilizio, vi è la sospensione del processo penale in attesa dell'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo di sanatoria. L'accostamento del condono edilizio all'amnistia va escluso anche se si ritiene che l'unica ragione della concessione del beneficio del condono-oblazione sia il pagamento di una somma di denaro, in quanto l'effetto estintivo dell'amnistia, a differenza di quello del condono, è comunque da ricondurre all'atto legislativo concessivo dell'amnistia. Questo orientamento va confermato anche con riferimento all'art. 39 l. n. 724 del 1994, il quale ha sostanzialmente disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, con spostamento della data di ultimazione delle opere abusive, ai fini dell'applicazione del condono edilizio di cui alla legge n. 47 del 1985, accompagnata da taluni nuovi obblighi e restrizioni soggettive e oggettive. Del resto esistono nell'ordinamento vigente una serie di atti legislativi che determinano lo stesso effetto estintivo del reato prodotto dal condono edilizio e per i quali non sono previste procedure legislative diverse da quelle ordinarie, come, ad esempio, le ipotesi di oblazione introdotte dalla legge n. 689 del 1981, o i casi in cui un fatto cessa (anche temporaneamente) di essere previsto dalla legge come reato, o la previsione di estinzione di reati collegata ad adempimenti richiesti agli autori degli stessi. - V. S. n. 369/1988; O. nn. 803/1988, 929/1988. red.: A. Franco

    Art. 79 cost. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 369/1988

    Questione infondata
    31 marzo 1988

    Il "condono edilizio" di cui agli artt. 31 e ss. della L. 28 febbraio 1985 n. 47, non integra lo schema tipico dell'amnistia, in quanto quest'ultima, pur se "condizionata", produce autonomamente e direttamente, senza mediazione fattuale alcuna, l'estinzione della punibilità, mentre il condono opera solo a seguito della realizzazione, da parte dell'interessato, di una complessa fattispecie, la quale - lungi dall'esaurirsi nell'oblazione - è insieme estintiva di effetti penali e, di regola, costitutiva di effetti amministrativi (sanatoria delle opere abusive, eccezion fatta per quelle di cui all'art. 33, L. n. 47 cit.). Trattasi invero di una misura di clemenza particolare e atipica - operante (secondo la formula preferibile) come causa personale sopravvenuta di non procedibilità e finalizzata ad "orientare" la condotta del reo susseguente al reato - mediante la quale il legislatore, premiando con l'impunità l'autodenuncia degli abusi edilizi commessi fino al 1^ ottobre 1983, ha inteso cancellare un passato di illegalità di massa e regolarizzare, fin dove possibile, l'assetto urbanistico del territorio. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 79 Cost. - delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31, 35, 38, 39 e 44, L. n. 47 cit.).

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 79 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art39 · fonte su Normattiva