Art. 142 — Oblazione in materia contravvenzionale
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L'oblazione a' sensi dell'art. 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e' ammessa anche per le contravvenzioni, il cui massimo non supera lire In questi casi l'Amministrazione doganale puo', quando ricorrano particolari circostanze, determinare la somma da pagare per l'estinzione del reato anche in misura inferiore al sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre al tributo. 2 Sulla domanda di oblazione ai sensi dell'art. 14 della legge predetta, e' competente a provvedere l'Amministrazione doganale qualunque sia la misura dell'ammenda, osservate, nel resto, le disposizioni della legge medesima.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 marzo 1953, n. 201
2La L. 11 marzo 1953, n. 201 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il limite massimo delle ammende fino al quale, in base alla deroga contenuta dall'art. 142 della legge anzidetta, e' ammessa la oblazione prevista dall'art. 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e' elevato a L. 50.000".
Testo in vigore dal 14 aprile 1953 al 12 aprile 1973
