Art. 187
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Fallimento - Estensione del fallimento al socio occulto illimitatamente responsabile - Omessa previsione di un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento principale - Prospettata violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento del socio occulto rispetto all’imprenditore individuale e al socio palese cessato dalla società - Erroneità del presupposto assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento principale, per la dichiarazione di fallimento c.d. in estensione del socio occulto illimitatamente responsabile. Infatti, per un verso, è palesemente erroneo - perché contrario a tutto il sistema normativo in tema di responsabilità personale del socio per le obbligazioni della società di persone - il prospettato raffronto tra la situazione del socio receduto da una società regolarmente costituita e registrata e quella del socio occulto di una società irregolare; e, sotto il profilo della ragionevolezza, proprio la necessità di dare certezza alle situazioni giuridiche costituisce il fondamento della disciplina censurata. - V. anche le citate sentenze n. 66/1999 e n. 319/2000, relative a ipotesi - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente - di società regolarmente costituite e pubblicizzate.
Riguarda ancheart. 2200 Codice civileart. 160 Legge fallimentareart. 2193 Codice civile
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art187 · fonte su Normattiva
PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE ALLA PROCEDURA - CONDIZIONI - BIENNIO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (O DELLE SOCIETA') - SOPRAVVENUTA IRRILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Perfezionatasi - successivamente alla ordinanza del giudice a quo - la condizione del biennio di iscrizione nel registro delle imprese (o delle societa`), richiesta ai fini della ammissione di un'impresa sociale alla amministrazione controllata, ne consegue la sopravvenuta irrilevanza della questione avente ad oggetto la esclusione delle imprese sociali irregolari dalla procedura di amministrazione controllata. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 187, primo comma e 160, primo comma R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 100 disp.att. Cod.civ.).
Riguarda ancheart. 160 Legge fallimentare
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.