Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedure concorsuali - Imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa - Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza delle stesse imprese - Opposizione - Termine - Decorrenza dall'affissione anziché dalla notificazione della sentenza - Contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa dell'impresa - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 195, comma quarto, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui fa decorrere il termine per l'opposizione alla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, non dalla notificazione della sentenza stessa, ma dalla sua affissione. Tale norma, infatti, assoggetta a identica disciplina situazioni significativamente diverse e rende maggiormente difficoltosa, senza alcuna ragionevole giustificazione, l'opposizione alla sentenza. - Sui limiti di legittimità costituzionale di norme che prevedono la decorrenza dei termini decadenziale dall'affissione di un atto, anziché dalla sua notificazione all'interessato, v. sentenze n. 273/1987, n. 153/1980, n. 152/1980, n. 151/1980, n. 255/1974.
PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE PER OTTENERE L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INSOLVENZA - RICONOSCIMENTO DI TALE INIZIATIVA SOLO AI CREDITORI DELL'IMPRESA E NON ANCHE AL TITOLARE DELL'IMPRESA MEDESIMA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA ANCHE IN RIFERIMENTO AD IMPRENDITORI SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La peculiarita', rispetto al fallimento, della liquidazione coatta amministrativa, in relazione alle sue tipiche finalita' pubblicistiche, che giustificano gli interventi della pubblica amministrazione - in quanto riguardante imprese che, pur operando nell'ambito del diritto privato, involgono tuttavia molteplici interessi o perche' attengono a particolari settori dell'economia nazionale, in relazione ai quali lo Stato assume il compito della difesa del pubblico affidamento, o perche' si trovano in rapporto di complementarieta', dal punto di vista teleologico e organizzativo, con la pubblica amministrazione - rende ragione della norma che esclude, nella liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione del debitore, titolare dell'impresa, ad agire per ottenere l'accertamento dello stato di insolvenza, come invece consentito ai creditori e, nella procedura fallimentare, anche al debitore stesso. D'altra parte il fatto che il legislatore abbia inteso concentrare nella pubblica amministrazione vigilante il potere di attivare la procedura di liquidazione, con la sola eccezione della legittimazione dei creditori, non esclude che il debitore, al fine di non aggravare il proprio stato di dissesto, possa segnalare all'autorita' amministrativa il suo stato di insolvenza obbligando cosi' quest'ultima a prenderlo in considerazione ed a valutarlo; sicche' la censurata diversita' di disciplina appare in concreto assai contenuta oltre che pienamente coerente con le distinte connotazioni strutturali delle due procedure concorsuali in comparazione. Per disomogeneita' del 'tertium comparationis' non sussiste quindi la denunciata violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 195, primo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267). red.: F.S. rev.: S.P.
PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE PER OTTENERE L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INSOLVENZA - RICONOSCIMENTO DI TALE INIZIATIVA SOLO AI CREDITORI DELL'IMPRESA E NON ANCHE AL TITOLARE DELL'IMPRESA MEDESIMA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La norma che esclude, nella liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione del debitore, titolare dell'impresa, ad agire per ottenere l'accertamento dello stato di insolvenza, come invece consentito ai creditori e, nella procedura fallimentare, anche al debitore stesso, non lede il diritto alla tutela giurisdizionale poiche' rientra nella discrezionalita' del legislatore configurare come interesse di mero fatto, ovvero interesse legittimo, ovvero diritto d'azione l'interesse dello stesso debitore ad essere assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa piuttosto che alle procedure esecutive individuali, atteso che in ogni caso, seppur con modalita' diverse, e' assicurata la difesa in ordine alla pretesa creditoria o al titolo esecutivo azionati nei suoi confronti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 195, primo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267). red.: F.S. rev.: S.P.
FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 195, SECONDO COMMA - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO PER IL TRIBUNALE DI DISPORRE LA COMPARTIZIONE DEL DEBITORE IN CAMERA DI CONSIGLIO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA NEL CORSO DELL'ISTRUTTORIA DIRETTA AD ACCERTARE LO STATO DI INSOLVENZA DELL'IMPRESA SOGGETTA A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CON ESCLUSIONE DEL FALLIMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 195, comma secondo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) nella parte in cui non prevede l'obbligo per il tribunale di disporre la compartizione del debitore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nel corso dell'istruttoria diretta ad accertare lo stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento. Secondo tale norma infatti l'imprenditore non e' posto in grado, nella fase anteriore alla dichiarazione del tribunale, di affermare e dimostrare le proprie ragioni e di avanzare le proprie richieste, eventualmente con assistenza tecnica, in confronto dei creditori istanti e dell'autorita' governativa di vigilanza, e a tale carenza, sul terreno delle garanzie della difesa, non si supplisce con il riconoscimento del diritto alla opposizione, operato con il quarto comma dello stesso art. 195.