Art. 207 fallimento — Comunicazione ai creditori e ai terzi
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Entro un mese dalla nomina, il commissario comunica a ciascun creditore mediante raccomandata con avviso di ricevimento le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni. Analoga comunicazione e' fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata i creditori e le altre persone indicate nel comma precedente possono far pervenire al commissario mediante raccomandata le loro osservazioni o istanze.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 19 dicembre 2012 · versione 0 su Normattiva