Art. 51 fallimento — Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
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Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva