Art. 51 fallimentoDivieto di azioni esecutive e cautelari individuali

Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.

Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art51 · fonte su Normattiva