Art. 8 fallimento — Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →
Se nel corso di un giudizio civile risulta l'insolvenza di un imprenditore che sia parte nel giudizio, il giudice ne riferisce al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva