Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedure concorsuali - Azioni necessarie per la ricostruzione dell’attivo fallimentare - Anticipazione delle spese da parte dell’erario - Mancata previsione - Lamentato deteriore trattamento dei fallimenti sprovvisti di attivo rispetto a quelli con attivo - Prospettazione di due linee ermeneutiche in assenza di un diritto vivente - Questione formulata allo scopo di ottenere un avallo alla interpretazione preferita - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 23, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che tra gli «atti richiesti dalla legge», per i quali l’Erario deve anticipare le spese giudiziali, rientrino anche le azioni giudiziarie autorizzate dagli organi fallimentari e rese necessarie per la ricostruzione dell’attivo. Nella specie, il giudice rimettente risulta perseguire finalità estranee alla logica del giudizio incidentale, in quanto solleva la questione al fine di ottenere un avallo all’interpretazione della norma impugnata preferita tra quelle elaborate dai due orientamenti giurisprudenziali e dottrinali dominanti, con la conseguente attribuzione alla Corte di un compito spettante invece al giudice della controversia. - V., quali precedenti sulla norma impugnata, le ordinanze nn. 368/1994 e 488/1995 e la sentenza n. 302/1985; in tema di inammissibilità di questioni sollevate non correttamente per motivi analoghi alla presente, v. le ordinanze nn. 233/2000, 158/2000 e 93/2000. A.M.M.
FALLIMENTO - COMPENSO DEL CURATORE FALLIMENTARE - MANCATA PREVISIONE DELLA POSSIBILITA' DI PORLO A CARICO DELL'ERARIO IN CASO DI REVOCA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO SENZA ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA' AL CREDITORE PROCEDENTE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 35 E 36 COST. - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost., dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (<<Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa>>), riguardante le anticipazioni delle spese del fallimento effettuate dall'erario - nella parte in cui, non estendendo l'applicazione anche all'ipotesi del fallimento revocato con sentenza, a seguito di opposizione del debitore, senza l'attribuzione della responsabilita' al creditore procedente ai sensi dell'art. 21 della stessa legge, determinerebbe un caso di disparita' di trattamento tra professionisti legali, diversamente tutelati a seconda che il fallimento sia o meno capiente - anzitutto, perche' il problema, pur esistente, non potrebbe essere affrontato, per la sua evidente estraneita' al caso, facendo ricorso alla cennata disposizione, in secondo luogo, perche' comporterebbe la scelta fra una molteplicita' di soluzioni possibili, tutte ascrivibili alla discrezionalita' del legislatore, quali, ad esempio, il pagamento a carico dell'erario o il diverso regolamento delle spese. - Quale precedente specifico, richiamato nell'ordinanza di rimessione, v. S. n. 46/1975. Cfr., altresi', S. n. 302/1985 e O. nn. 488/1993 e 368/1994. red.: G. Leo
FALLIMENTO - CURATORE FALLIMENTARE - COMPENSO - CORRESPONSIONE IN CASO DI MANCANZA O IRRIPETIBILITA' NEI CONFRONTI DEL CREDITORE ISTANTE E DEL DEBITORE - IMPOSIZIONE A CARICO DELL' ERARIO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI AVVOCATI E PROCURATORI, NOMINATI PER IL GRATUITO PATROCINIO E AGLI AUSILIARI DEL GIUDICE (CUSTODE, PERITO, INTERPRETE) NONCHE' ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO ALL'EQUA RETRIBUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione manifestamente infondata in quanto, relativamente all'art. 91, r.d. n. 267 del 1942, la stessa e' stata gia' dichiarata non fondata, sotto gli stessi profili denunziati e, successivamente, manifestamente infondata, non rilevando nel caso, in mancanza di prospettazione di argomenti nuovi o diversi, che il giudice 'a quo' abbia censurato anche l'art. 39 dello stesso decreto. - v. S. n. 302/1985 e O. n. 488/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 39 Legge fallimentare
FALLIMENTO - CURATORE FALLIMENTARE - COMPENSO - CORRESPONSIONE IN CASO DI MANCANZA O INSUFFICIENZA DI ATTIVO - IMPOSIZIONE DELL'IMPORTO A CARICO DELL'ERARIO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. RIFERITO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 91, r.d. n. 267 del 1942, nella parte in cui non prevede che il compenso del curatore fallimentare sia posto a carico dell'Erario in caso di mancanza o di insufficienza di attivo, non lede il principio di buon andamento della p.a. (art. 97, primo comma, Cost.), riferito specificatamente all'amministrazione della giustizia: l'assorbente ragione che nell'ordinamento sono ben note fattispecie di incarichi del tutto gratuiti, non incompatibili con tale parametro, consente infatti di escluderne la violazione, tanto piu' in relazione ad un incarico, come nella specie (liberamente accettato) di per se' non gratuito, comportante solo un'alea di mancato realizzo del compenso, e riguardo al quale la sola prospettiva di qualificazione e di affinamento professionale costituisce circostanza tale da impedire che il conferimento dell'incarico di curatore, in procedure (presumibilmente) incapienti, debba sistematicamente scontrarsi con il rifiuto del professionista designato. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 91, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - v. S. n. 302/1985, che ha escluso in ordine allo stesso art. 91, r.d. n. 267 del 1942, la lesione degli artt. 23 e 36 Cost.; nonche' S. n. 41 del 1977, in tema di insegnamento universitario non retribuito.
FALLIMENTO - CURATORE FALLIMENTARE - COMPENSO - CORRESPONSIONE IN CASO DI MANCANZA O INSUFFICIENZA DI ATTIVO - IMPOSIZIONE A CARICO DELL'ERARIO - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO ALL'INTERNO DELLA STESSA CATEGORIA DEI CURATORI FALLIMENTARI, NONCHE' RISPETTO AGLI AVVOCATI E PROCURATORI NOMINATI D'UFFICIO PER LA DIFESA DI SOGGETTI AMMESSI AL GRATUITO PATROCINIO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La mancata previsione di imposizione a carico dell'Erario del compenso del curatore fallimentare, in caso di mancanza o insufficienza di attivo (art. 91, r.d. n. 267 del 1942), non puo' ritenersi lesiva del principio di eguaglianza, riferito alla stessa categoria dei curatori fallimentari, in ragione dell'esistenza o meno di attivo delle procedure, essendo detta circostanza meramente contingente e fattuale si' da risultare irrilevante. Ne' la lesione e' configurabile in riferimento agli avvocati e procuratori nominati d'ufficio a chi e' stato ammesso al gratuito patrocinio (r.d. n. 3282 del 1923) - istituto applicabile anche in caso di procedura fallimentare (ex art. 16, comma quarto, stesso r.d. n. 3282 del 1923) - per i quali e' talora previsto il diritto all'onorario (artt. 11, n. 1 e 40, citato r.d.), trovando tale piu' favorevole trattamento giustificazione nella obbligatorieta' dell'incarico di questi ultimi a fronte della facoltativita' dello stesso per i curatori del fallimento. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 91, r.d. 16 marzo 1942 n. 267).
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CURATORE FALLIMENTARE - IPOTESI DI MANCANZA O INSUFFICIENZA DI ATTIVO - COMPENSO - OMESSA PREVISIONE CHE SIA POSTO A CARICO DELLO STATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA' DELL'IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONE PATRIMONIALE E DI PROPORZIONALITA' DELLA RETRIBUZIONE ALLA QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO PRESTATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - rd 16 marzo 1942, n. 267, art. 91, secondo comma. - cst artt. 23 e 36, primo comma.
La legalita' della imposizione di prestazione patrimoniale non vuol significare onerosita' della prestazione stessa e divieto di uffici gratuiti, e, d'altra parte, il principio della proporzionalita' della retribuzione alla quantita' e qualita' del lavoro svolto riguarda solamente i veri e propri lavoratori subordinati. Pertanto, l'omessa previsione che il compenso spettante al curatore fallimentare sia posto a carico dell'Erario, in caso di mancanza o insufficienza dell'attivo, non viola ne' il principio della riserva di legge in tema di imposizione di prestazioni patrimoniali perche' esso non esclude la possibilita' di uffici non remunerati, ne' quello della proporzionalita' della retribuzione al lavoro prestato non essendo il curatore fallimentare un lavoratore subordinato. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 23 e 36, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 91, comma secondo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede che il compenso del curatore fallimentare, nell'ipotesi che manchi o sia insufficiente l'attivo, venga posto a carico dello Stato).
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CURATORE FALLIMENTARE - IPOTESI DI REVOCA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO E DI ASSENZA DI UNA PRONUNCIA DI RESPONSABILITA' PER COLPA DEL CREDITORE O DEL CURATORE - COMPENSO - OMESSA PREVISIONE CHE SIA POSTO A CARICO DELLO STATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DELLA RISERVA DI LEGGE PER LA IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI E DELLA PROPORZIONALITA' DELLA RETRIBUZIONE ALLA QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO SVOLTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - rd 16 marzo 1942, n. 267, artt. 21 e 91. - cst artt. 3, primo comma, 23 e 36, primo comma.
La mancata previsione che il compenso del curatore fallimentare, in caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ed in caso di assenza di una pronuncia di responsabilita' per colpa del creditore o del curatore, sia posto a carico dell'Erario, non viola l'art. 3, primo comma, Cost., sotto il profilo della disparita' di trattamento, rispetto al perito nel processo penale, perche' l'accettazione della nomina di curatore fallimentare non e' rivestita del carattere di obbligatorieta' che proviene alla nomina del perito dall'art. 314, comma quarto, cod. proc. pen.; ne' l'art. 23, perche' la legalita' della imposizione di prestazioni patrimoniali non vuol significare onerosita' della prestazione stessa e divieto di uffici gratuiti; ne', infine, il successivo art. 36, primo comma, perche' il curatore del fallimento non puo' essere qualificato lavoratore nel senso assegnato a tale termine in detta norma. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali richiamati - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 21 e 91 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevedono che il compenso del curatore, nell'ipotesi di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ed in caso di assenza di una pronuncia di responsabilita' per colpa del creditore o del curatore, sia posto a carico dell'Erario).
Riguarda ancheart. 21 Legge fallimentare