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[1]I codici civile, commerciale e penale, quelli di procedura civile e di procedura penale, quello penale per l'esercito e le relative disposizioni complementari in vigore nel Regno sono estesi di diritto alla Tripolitania e alla Cirenaica e devono esservi osservati, per quanto e' consentito dalle condizioni locali, tenuto conto delle tradizioni e delle consuetudini locali, e salve le modificazioni ad essi apportate con speciali disposizioni legislative emanate per le Colonie libiche.
[2]((Le leggi in vigore nel Regno riguardanti le opere pubbliche, la pubblica sanita', le dogane, i servizi postali ed elettrici, i monopoli fiscali e le servitu' militari, nonche' i relativi regolamenti, saranno egualmente e cogli stessi limiti applicate nella Tripolitania e nella Cirenaica per tutti quei casi in cui la materia non sia gia' o non venga regolata da speciali disposizioni per la Libia)).
Testo in vigore dal 8 agosto 1929 al 21 dicembre 1934
