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[1]Con decreto Reale, emanato a norma del precedente articolo 11, sono stabilite le imposte e le tasse; indicati i tributi di carattere locale che il Governatore ha facolta' d'imporre, e stabiliti i limiti per tali imposizioni.

[2]Le imposte e le tasse, di qualunque natura esse siano, dovranno indistintamente affluire ai bilanci coloniali, in quanto colpiscano persone o enti, per le attivita' personali o patrimoniali che essi svolgono nelle Colonie.

[3]Resta, pero', esclusa qualunque devoluzione ai bilanci coloniali delle entrate rappresentate da ritenute dirette che la finanza puo' fare, a mente delle norme in vigore, su determinati pagamenti disposti a favore di persone od enti residenti in Colonia.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art17 · fonte del testo