Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934. 107 parole tolte, 21 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Con decreto Reale, emanato a norma del precedente articolo 11, sono stabilite le imposte e le tasse; indicati i tributi di carattere locale che il Governatore ha facolta' d'imporre, e stabiliti i limiti per tali imposizioni.
tolto: Le imposte e le tasse, di qualunque natura esse siano, dovranno indistintamente affluire ai bilanci coloniali, in quanto colpiscano persone o enti, per le attivita' personali o patrimoniali che essi svolgono nelle Colonie.
tolto: Resta, pero', esclusa qualunque devoluzione ai bilanci coloniali delle entrate rappresentate da ritenute dirette che la finanza puo' fare, a mente delle norme in vigore, su determinati pagamenti disposti a favore di persone od enti residenti in Colonia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 3 DICEMBRE 1934, N. 2012, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 11 APRILE 1935, N. 675
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.