Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 101 — Aggravamento della pena per i reati comuni commessi in occasione del contrabbando

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Per i reati di falso, di resistenza ed oltraggio alla forza pubblica, di lesioni personali e di omicidio, commessi in occasione del contrabbando, sara' applicato il massimo della pena stabilita dal codice penale, indipendentemente dalle pene comminate per il contrabbando.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art101 · fonte del testo