Art. 103 — Concorso degli agenti di polizia giudiziaria nella repressione del contrabbando
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 56 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'accertamento dei reati contemplati dalla presente legge spetta agli ufficiali ed agenti della Regia guardia di finanza ed agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
tolto: Nei limiti delle attribuzioni loro assegnate dai particolari regolamenti, sono agenti di polizia giudiziaria gli impiegati ed agenti finanziari designati a concorrere alla repressione dei reati previsti dalla presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art103 · fonte del testo