Art. 103 — Concorso degli agenti di polizia giudiziaria nella repressione del contrabbando
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[1]L'accertamento dei reati contemplati dalla presente legge spetta agli ufficiali ed agenti della Regia guardia di finanza ed agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
[2]Nei limiti delle attribuzioni loro assegnate dai particolari regolamenti, sono agenti di polizia giudiziaria gli impiegati ed agenti finanziari designati a concorrere alla repressione dei reati previsti dalla presente legge.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
