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In caso di indizi di contrabbando potra' in ogni tempo procedersi a visite e perquisizioni domiciliari in qualunque parte del territorio del Regno con l'intervento dell'Autorita' giudiziaria, ovvero con l'assistenza di un ufficiale di polizia giudiziaria o di un delegato del podesta' del luogo.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art104 · fonte del testo