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[1]Responsabilita' civile degli impresari, capitani, conduttori o capi di stabilimenti.

[2]Nel contrabbando che si commetta nelle stazioni delle ferrovie, nei battelli a vapore, nelle vetture pubbliche, negli alberghi, nelle osterie, nei caffe' od altri luoghi pubblici, gli impresari, i capitani, i conduttori, i padroni o capi degli stabilimenti sono, come civilmente responsabili, obbligati al pagamento delle somme per le multe nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti o commessi non solventi.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art105 · fonte del testo