Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 30 — Detenzione, deposito e trasporto dei sali entro la zona doganale e la zona di vigilanza

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[1]I sali che vengono detenuti, depositati o trasportati entro le zone di cui al precedente art. 29 in quantita' eccedente i cinque chilogrammi sono vincolati a bolletta di legittimazione.

[2]Allo stesso vincolo sono soggetti i sali detenuti, depositati o trasportati in quantita' maggiore di 50 chilogrammi fuori delle zone suddette.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art30 · fonte del testo