Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 31 — Introduzione dei sali nei depositi franchi e nei porti franchi

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[1]E' vietato introdurre sali nei depositi franchi.

[2]La introduzione ed il deposito del sale nei porti franchi sono ammessi con l'osservanza delle norme da stabilirsi con Regio decreto, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quelli per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art31 · fonte del testo