Art. 31 — Deposito dei sali in talune zone di vigilanza doganale della Sicilia
Articolo abrogato dal d.l. 18 dicembre 1972, n. 787, convertito con modificazioni dalla l. 16 febbraio 1973, n. 10.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Articolo abrogato dal d.l. 18 dicembre 1972, n. 787, convertito con modificazioni dalla l. 16 febbraio 1973, n. 10.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 1 gennaio 1973. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Nelle zone di vigilanza doganale stabilite lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima provincia, e' vietato tenere depositi di sale.
tolto: Sono esclusi dal divieto:
tolto: 1° i depositi delle saline in regolare coltivazione;
tolto: 2° i centri di popolazione agglomerata non inferiore ai diecimila abitanti.
tolto: L'Amministrazione dei Monopoli puo' autorizzare depositi di sale anche in altre localita' delle dette zone di vigilanza.
tolto: Non sono considerate deposito le quantita' di sale tenute dai venditori al minuto per il normale consumo della loro azienda.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1972, N. 787, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 FEBBRAIO 1973, N. 10
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art31 · fonte del testo