Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 32 — Deposito dei sali nelle zone di vigilanza della Sicilia

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[1]Nelle zone di vigilanza stabilite, in conformita' della legge doganale, lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima provincia, e' vietato tenere depositi di sale.

[2]Sono esclusi dal divieto:

[3]1° i depositi delle saline in regolare coltivazione;

[4]2° l'abitato principale delle citta', la cui popolazione agglomerata arriva ai diecimila abitanti.

[5]Il deposito del sale puo' tuttavia essere autorizzato dall'Amministrazione anche nel territorio comunale oltre il perimetro delle citta' indicate e negli altri comuni delle dette provincie.

[6]Le quantita' di sale che si tengono dai mercanti al minuto non sono considerate come deposito quando non superino la quantita' ragguagliata alla media del consumo locale di un semestre.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art32 · fonte del testo