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[1]Le navi che abbiano tutto il loro carico o una parte di esso di sale non possono, tranne nei porti indicati nel regolamento, approdare, ancorare, prendere terra o mettersi in comunicazione con la spiaggia, eccetto il caso di forza maggiore.

[2]Non e' considerata parte del carico la provvista di bordo.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art37 · fonte del testo