Art. 38 — Scaricamento, caricamento ed ancoraggio e partenza delle navi
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 70 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Lo scaricamento, il caricamento, l'ancoraggio, l'entrata e la uscita delle navi con carico totale o parziale di sale sono soggetti alle disposizioni della legge doganale, tranne per quanto riguarda la presentazione del manifesto, la quale deve avvenire entro le dodici ore da quella dell'arrivo nei porti ove e' permesso lo sbarco, ed entro quattro ore nei casi di approdo, per forza maggiore, nei porti dove non e' permesso lo sbarco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art38 · fonte del testo