Art. 54 — Provviste personali
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 66 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: E' consentita, in deroga al divieto di cui al precedente art. 47, e previo pagamento del diritto di monopolio, la importazione dei tabacchi lavorati, sempreche' servano al consumo personale dell'importatore, fino a 4 chilogrammi nelle dogane di primo ordine ed in quelle di secondo ordine, prima classe, fino a 2 chilogrammi nelle altre dogane.
tolto: Per la importazione di quantita' superiore ai 4 chilogrammi occorre l'autorizzazione dell'Amministrazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art54 · fonte del testo