Art. 54 — Provviste personali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' consentita, in deroga al divieto di cui al precedente art. 47, e previo pagamento del diritto di monopolio, la importazione dei tabacchi lavorati, sempreche' servano al consumo personale dell'importatore, fino a 4 chilogrammi nelle dogane di primo ordine ed in quelle di secondo ordine, prima classe, fino a 2 chilogrammi nelle altre dogane.
[2]Per la importazione di quantita' superiore ai 4 chilogrammi occorre l'autorizzazione dell'Amministrazione.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
