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[1]E' consentita, in deroga al divieto di cui al precedente art. 47, e previo pagamento del diritto di monopolio, la importazione dei tabacchi lavorati, sempreche' servano al consumo personale dell'importatore, fino a 4 chilogrammi nelle dogane di primo ordine ed in quelle di secondo ordine, prima classe, fino a 2 chilogrammi nelle altre dogane.

[2]Per la importazione di quantita' superiore ai 4 chilogrammi occorre l'autorizzazione dell'Amministrazione.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art54 · fonte del testo