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[1]I prezzi di vendita al pubblico delle diverse specie e qualita' di tabacchi lavorati nazionali sono stabiliti dalla tariffa contenuta nella tabella C) allegata alla presente legge e possono essere variati con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

[2]I prezzi massimi di vendita al pubblico dei tabacchi esteri sono fissati con decreto Reale; entro il limite massimo il prezzo delle singole specie e qualita' e' stabilito con decreto Ministeriale.

[3]I prezzi dei prodotti derivati del tabacco sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

[4]L'Amministrazione dei monopoli di Stato puo' consentire che, negli alberghi, ristoratori, stabilimenti balneari e negli altri luoghi di pubblico ritrovo, i quali siano classificati di lusso, nei vagoni ristoranti e nei grandi magazzini, al prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi, dei quali vi sia autorizzato lo smercio, venga aggiunto un sopraprezzo da determinarsi, caso per caso, dall'Amministrazione stessa.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art56 · fonte del testo