Art. 65 — Approdo ed ancoraggio di navi cariche di tabacco
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le navi che abbiano tutto il loro carico o una parte di esso di tabacchi non possono, tranne nei porti indicati nel regolamento, approdare, ancorare, prendere terra o mettersi in comunicazione con la spiaggia, eccetto il caso di forza maggiore.
[2]Non e' considerata parte del carico la provvista di bordo.
[3]Sono del pari stabiliti con regolamento i porti dove e' permesso l'approdo delle navi con tabacchi destinati al deposito od alla esportazione.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
