Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 65 — Approdo ed ancoraggio di navi cariche di tabacco

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le navi che abbiano tutto il loro carico o una parte di esso di tabacchi non possono, tranne nei porti indicati nel regolamento, approdare, ancorare, prendere terra o mettersi in comunicazione con la spiaggia, eccetto il caso di forza maggiore.

[2]Non e' considerata parte del carico la provvista di bordo.

[3]Sono del pari stabiliti con regolamento i porti dove e' permesso l'approdo delle navi con tabacchi destinati al deposito od alla esportazione.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art65 · fonte del testo