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[1]Mancanza di sale in confronto delle quantita' indicate dal manifesto e dalle dichiarazioni.

[2]Per ogni chilogrammo di sale che si trovi mancante nelle navi cariche o nei depositi doganali privati, quando la mancanza oltrepassi il calo regolamentare indicato nella polizza di carico, e' dovuta dal capitano o da chi ha l'obbligo della custodia un'ammenda uguale al prezzo di vendita al pubblico del sale aumentata di un decimo.

[3]La stessa ammenda e' dovuta dal capitano della nave per la quantita' mancante in confronto del carico, quando nei trasporti marittimi di sale per conto dell'Amministrazione si riscontri, all'arrivo della nave, che le stive non si trovano in condizioni di assoluta chiusura o si constati effrazione od alterazione dei piombi o suggelli.

[4]Salve, in entrambi i casi, le pene a carico di chi si sia reso responsabile della sottrazione.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art67 · fonte del testo