Art. 68 — Attingimento di acque salse. Asportazione di sabbia, di terre salifere, di acqua del mare
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. 59 parole tolte, 19 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque, senza permesso dell'Amministrazione, attinge acqua dalle sorgenti o polle salse, o asporta sabbie marine o terre salifere e' punito con un'ammenda daL. 50 a Laggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, tolto: a meno che non ricorra il caso dell'applicazione delle maggiori pene per il contrabbando.
tolto: E' punito con la stessa ammenda chiunque asporti acqua del mare senza l'osservanza delle cautele stabilite nel regolamento. aggiunto: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art68 · fonte del testo