Art. 88 — Attingimento di acque salse - Asportazione di sabbia, di terre salifere, di acqua del mare
((Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, attinge acque dalle sorgenti o polle salse, e' punito con l'ammenda da L. 150 a L. E' punito con la stessa pena chiunque asporta acqua dal mare o sabbie marine o terre salifere senza l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento)).
Testo vigente dal 6 giugno 1946
