Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 88 — Attingimento di acque salse - Asportazione di sabbia, di terre salifere, di acqua del mare

((Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, attinge acque dalle sorgenti o polle salse, e' punito con l'ammenda da L. 150 a L. E' punito con la stessa pena chiunque asporta acqua dal mare o sabbie marine o terre salifere senza l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento)).

Testo vigente dal 6 giugno 1946

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 giugno 1946

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1945 al 6 giugno 1946. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli tolto: attinge acquaaggiunto: , attinge acque dalle sorgenti o tolto: pone aggiunto: polle salse, e' punito con l'ammenda da L. tolto: 100 aggiunto: 150 a L. E' punito con la stessa pena chiunque asporta acqua dal mare o sabbie marine o terre salifere senza l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art88 · fonte del testo