Art. 39 — Attingimento di acqua da sorgenti e polle salse ed asportazione di sabbie marine, terre salifere ed acqua del mare
[1]E' vietato di attingere, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, acqua dalle sorgenti e dalle polle salse e di asportare sabbie marine o terre salifere.
[2]E' vietata l'asportazione dell'acqua del mare quando puo' ledere interessi del monopolio, negli altri casi l'asportazione e' permessa con l'osservanza delle disposizioni del regolamento.
Testo vigente dal 25 agosto 1942
