Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 39 — Attingimento di acqua da sorgenti e polle salse ed asportazione di sabbie marine, terre salifere ed acqua del mare

[1]E' vietato di attingere, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, acqua dalle sorgenti e dalle polle salse e di asportare sabbie marine o terre salifere.

[2]E' vietata l'asportazione dell'acqua del mare quando puo' ledere interessi del monopolio, negli altri casi l'asportazione e' permessa con l'osservanza delle disposizioni del regolamento.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art39 · fonte del testo