Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 68 — Attingimento di acque salse. Asportazione di sabbia, di terre salifere, di acqua del mare

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[1]Chiunque, senza permesso dell'Amministrazione, attinge acqua dalle sorgenti o polle salse, o asporta sabbie marine o terre salifere e' punito con un'ammenda da L. 50 a L. 200, a meno che non ricorra il caso dell'applicazione delle maggiori pene per il contrabbando.

[2]E' punito con la stessa ammenda chiunque asporti acqua del mare senza l'osservanza delle cautele stabilite nel regolamento.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art68 · fonte del testo