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[1]Mancanza di tabacco in confronto delle quantita' indicate dal manifesto.

[2]Il capitano della nave con carico di tabacco, qualora si trovi differenza in piu' o in meno nel numero dei colli, in confronto del manifesto, e' punito con l'ammenda di L. 75 per chilogramma se trattasi di tabacco in foglia, e di L. 200 se trattasi di tabacco lavorato.

[3]Agli effetti della determinazione dell'ammenda il peso dei colli mancanti sara' calcolato sulla media tra il massimo ed il minimo peso degli altri colli di tabacco componenti il carico.

[4]Salva la pena a carico di chi si sia reso responsabile della sottrazione.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art69 · fonte del testo