Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 7 — Produzione del cloruro di sodio chimicamente puro

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La produzione e la vendita del cloruro di sodio chimicamente puro sono consentite a condizione che esso sia esclusivamente destinato a scopi scientifici o terapeutici e fabbricato esclusivamente con l'impiego di sale raffinato a tal fine ceduto dall'Amministrazione.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art7 · fonte del testo