Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 6 — Produzione del cloruro di sodio chimicamente puro

La produzione e la vendita del cloruro di sodio chimicamente puro sono consentite, a condizione che esse sia fabbricato con l'impiego di sale raffinato ceduto dall'Amministrazione dei Monopoli e sia destinato a scopi scientifici o terapeutici.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art6 · fonte del testo