Art. 6 — Produzione del cloruro di sodio chimicamente puro
La produzione e la vendita del cloruro di sodio chimicamente puro sono consentite, a condizione che esse sia fabbricato con l'impiego di sale raffinato ceduto dall'Amministrazione dei Monopoli e sia destinato a scopi scientifici o terapeutici.
Testo vigente dal 25 agosto 1942
