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[1]Pene per l'associazione contrabbandiera come reato a se'.

[2]Quando tre o piu' persone si associano per commettere contrabbando, ciascuna di esse e' punita, per il solo fatto dell'associazione, con la detenzione da uno a sei mesi.

[3]Se vi siano promotori, direttori o capi dell'associazione, la pena per essi e' della detenzione da tre mesi ad un anno.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art81 · fonte del testo