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[1]Pene per l'associazione contrabbandiera come reato a se'.
[2]Quando tre o piu' persone si associano per commettere contrabbando, ciascuna di esse e' punita, per il solo fatto dell'associazione, con la detenzione da uno a sei mesi.
[3]Se vi siano promotori, direttori o capi dell'associazione, la pena per essi e' della detenzione da tre mesi ad un anno.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
